REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione CC n. 19 del 25/2/2002
( modificato con successive deliberazioni n. 123 del 18/12/2002, n. 20 del 31/03/2004, n. 25 dell’ 11/5/2005, n. 23 del 28.03.2007, n. 99 del 29/11/2007)

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura sia tributaria che patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento viene approvato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 2
Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali.
Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.


Art. 3
Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, per ciascun tipo di entrata il Comune adotta un apposito regolamento.
In particolare, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, relativa allo statuto dei diritti del contribuente.

Art. 4
Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Il Comune determina, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate.
Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s’intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.


Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale nel regolamento riguardante il singolo tributo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.


TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE


Art. 6
Modalità di gestione delle entrate

1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. L' accertamento e la riscossione dei tributi possono essere effettuati mediante:
- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- affidamento con convenzione ad azienda speciale;
- affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- affidamento in concessione ai concessionari del servizio di riscossione tributi.
3. La forma della gestione deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza e le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono tenere conto dell'apposita relazione del Dirigente del Servizio Finanziario contenente il piano economico riferito ad ogni singola entrata con l'indicazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi A tale proposito si richiama l'articolo 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), con oggetto: Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, che testualmente recita: .
"Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso".

4. La forma di gestione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere c) - e) del predetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In caso di fondati elementi di opportunità ed economicità e in via del tutto sperimentale, la forma di gestione può essere autorizzata dalla Giunta Comunale..


Art. 7
Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, per le entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta Comunale e rimane in carica sino alla sua sostituzione.

3. Il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

4. Nel caso di assenza, detti funzionari sono sostituiti di diritto dai dirigenti dei servizi.

5. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 ed appongono il visto di esecutorietà sui ruoli dei tributi e delle altre entrate.

6. In particolare, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n. 504 e 15 novembre 1993, n, 507 e successive modifiche, al funzionario responsabile del tributo sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

7. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai comma 1, 5 e 6 spettano al concessionario.

8. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari e segnalano alla Giunta Comunale le eventuali irregolarità.

Art.8
Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1 Gli atti di gestione devono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2 Nell'attività di gestione il funzionario ricorre ampiamente all'istituto dell'autotutela specificatamente richiamato agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.


Art. 9
Procedimento nell'attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata devono provvedere al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente - contribuente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano ciascuna entrata, utilizzando in modo razionale le risorse e semplificando le procedure per il conseguimento del miglior risultato.

2. Nell'attività di verifica e controllo l'ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso del Comune

3.. Gli uffici comunali devono trasmettere all'Ufficio tributi copia dei documenti e tutte le
informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività
di accertamento.

4.Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per
l'acquisizione di dati utili o necessari all'attività di accertamento.

5.. Quando non sia altrimenti possibile, l'ufficio acquisisce le notizie direttamente dal soggetto
obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei
principi fissati dalle leggi e, in particolare, dallo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto
con la Legge 27 luglio 2000, n. 212.e oggetto di specifico provvedimento del Consiglio
Comunale.

Art.10
Modalità di pagamento

In via generale e, salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
d. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.


2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 ed ai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.


Art 11
Autotutela ed istituti deflativi

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'ufficio o del servizio annullare totalmente o parzialmente, con determinazione motivata, gli atti emessi e di cui riscontri l'illegittimità. Per l'esercizio della podestà di autotutela , non è necessario alcun atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente.
2.Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, salvo che l'eventuale ricorso sia stato rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive della illegittimità dell'atto:
- di errore di persona
- doppia imposizione
- evidente errori logici o di calcolo nella liquidazione del tributo
- preesistenza di requisiti per ottenere deduzioni, agevolazioni, detrazioni
- errore sul presupposto
- esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato
- errore materiale del contribuente, facilmente rilevabile dall'ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente versate.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità
6. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a euro 5.164,57(10 milioni di lire) il funzionario responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.
Il funzionario non deve acquisire il parere della Giunta Comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
7. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
7 Bis. Oltre ai casi nei quali l'atto va annullato per illegittimità e/o inopportunità, possono essere annullati quegli atti la cui valutazione faccia emergere un interesse specifico, concreto ed attuale dell'Amministrazione alla loro revoca.
8. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta, in via sostitutiva, in caso di inerzia da parte del funzionario responsabile del tributo, al dirigente del servizio finanziario.
9. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 12
Rimborsi

1. Il rimborso del tributo versato e non dovuto è disposto dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il funzionario responsabile può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

Art. 13
Dilazioni di pagamento dei tributi

1.Per i debiti di natura tributaria, in caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche del contribuente fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a euro 774,69 (lire 1.500.000);
- durata massima: dodici mesi per debiti fino a €. 10.000,00; per debiti superiori, la durata massima della rateizzazione è di 24 mesi;
- nei casi di grave indigenza certificata da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.500, la durata massima della rateizzazione è elevata a 24 mesi per debiti fino a € 10.000; per debiti superiori la durata massima della rateizzazione è di 36 mesi;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l’entrata;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.

2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.

4. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a euro 64,56 (lire 125.000).

5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.329,14 (lire 20.000.000), le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 14
Procedimenti sanzionatori

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie e il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio se trattasi di entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 472/97 e successive modifiche.

3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n.689/1981.

Art. 15
Contenzioso

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dal Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546. La costituzione in giudizio è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. L'assistenza tecnica può essere affidata a funzionari del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.

Art. 15/bis
Interessi

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale di tempo in tempo vigente. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 15 ter
Compensazione

Nell’ambito dello stesso tributo, i contribuenti possono, in alternativa al rimborso, compensare i propri crediti con gli importi futuri dovuti.
Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento, istanza contenente la volontà di utilizzare il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione.
L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima delle data prevista per il pagamento del tributo.
Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 15 quater
Importi minimi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio dovrebbe effettuare ai fini della riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare non superi €. 10,00.
6) Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e interessi.
7) Nei limiti di cui ai precedenti commi, l’ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito a istanze di rimborso.
8) Per il versamento non dovuto a inadempimento del contribuente, l’importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dai singoli regolamenti.”

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA


Art. 16
Forme di riscossione

1. Qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, di regola, attraverso ruoli, con le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.
2. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredati dalla documentazione che costituisce titolo per la riscossione.
3.Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata in una delle seguenti forme:
- Tramite l’ingiunzione fiscale, con le modalità previste dal R.D. 14.10.1910 n.639;
- Tramite ruoli affidati al concessionario della riscossione tributi, con le procedure previste dal DPR 29.9.1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26.2.1999 e n. 112 del 13.4.1999.
La scelta della forma di riscossione è disposta dal Dirigente del Servizio Finanziario che valuta sulla base di criteri di economicità, funzionalità, regolarità e efficienza anche sulla base della relazione tecnica prodotta dal funzionario responsabile dei tributi.

4.La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639, è attribuita al funzionario responsabile o all'affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
5. Relativamente alle entrate patrimoniali, ove il responsabile dell'entrata ne illustri, con idonea motivazione, l'opportunità e convenienza, il recupero del credito può avvenire mediante ricorso al giudice ordinario.

Art. 17
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi, nel caso di contribuente sottoposto a verifiche fiscali, iniziano dopo che sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato al contribuente per trasmettere osservazioni e richieste che sono valutate dall'ufficio, a norma dell'art. 12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
2.Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, iniziano lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 18
Concessionari di servizi tributari


Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 19
Decorrenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2002.

Art. 20
Formalità


Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, a norma dell' dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.