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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
DEL COMUNE DI OMEGNA
(aggiornato alla delibera CC n.62 del 9/6/2003)
Art. 1 - Finalità
- Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione
in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge
449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1,
lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma
4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL
del 23.12.1999 per l'area della dirigenza).
- Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione
della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché
una migliore qualità dei servizi istituzionali.
Art. 2 - Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto
a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Omegna (sponsee) offre,
nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si
obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità
di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i
prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni,
servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti
da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire
un beneficio di immagine;
c) per "sponsor": il soggetto privato (persona fisica
o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione
con il Comune di Omegna;
d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto
di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione
dal Comune di Omegna per la pubblicità dello sponsor.
Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione
e scelta dello sponsor
- La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa
preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
- All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante
pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune,
e/o invio alle associazioni di categoria e in altre forme ritenute di
volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e
partecipazione.
- L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor,
secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
- L'offerta deve essere presentata in forma scritta dove lo sponsor
deve indicare:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende
sponsorizzare;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
- L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni
attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa
della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa.
b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti
muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo
del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
- L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le
responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
- Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dalla Divisione che
organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti
nel capitolato.
- Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor
e dal Dirigente della Divisione che organizza l'iniziativa o l'evento;
con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione
dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
Art. 4 - Individuazione delle iniziative
di sponsorizzazione
- Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate
nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente. In alternativa,
nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi
specifici al Dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione
in base alla presente regolamentazione.
- Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare
tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni
previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.
Art. 5 - Contratto di sponsorizzazione
- La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione
di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Art. 6 - Utilizzo dei risparmi di
spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
- Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione
che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto,
sono considerate risparmi di spesa.
- I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per
le seguenti finalità:
a) implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per
la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, nonché
del fondo di retribuzione di risultato della dirigenza di cui all'art.
26 del CCNL del 23.12.1999 secondo i seguenti criteri:
- per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a € 2.600,00
nella misura del 20%;
- per sponsorizzazioni di importo compreso fra € 2.600,00 e €
5.200,00 nella misura del 15%;
- per sponsorizzazioni di importo maggiore a € 5.200,00 nella misura
del 10%;
b) la restante parte è destinata al finanziamento di altre iniziative
istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.
- L'assegnazione della quota di risorse a favore dei Dirigenti e del
Personale Dipendente sarà stabilita, di volta in volta dalla
Giunta Comunale contestualmente alla Delibera di indirizzo per l'avvio
dell'iniziativa della sponsorizzazione .
- La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati
sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione
decentrata rispettivamente per il Personale Dipendente e la Dirigenza.
Art. 7 - Diritto di rifiuto delle
sponsorizzazioni
- L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva
di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività
pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno
alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
- Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione
di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,
odio o minaccia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
- I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento
saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso
previste.
- I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 665 e successive
modificazioni.
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Omegna in
persona del suo Sindaco che nomina uno o più responsabili del
trattamento in conformità alla legge citata.
- I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli
addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
- I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti
pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 9 - Aspetti fiscali
- Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde
all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa;
la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con
una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura,
mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
- Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine
dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato
al comma 1.
Art. 10 - Verifiche e controlli
- Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte
del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la
correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi
e qualitativi.
- Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente
notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono
gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 11 - Riserva organizzativa
- La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente
dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
- È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più
conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale,
affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni
ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 12 - Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
all'Albo Pretorio della deliberazione approvativa.
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