|
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Approvato con delibera C.C. n° 82 del 22.12.1994,
modificato con delibera
C.C. n° 127 del 19.12.1995, C.C. n° 149 del 17.12.1996, C.C. n° 127 del 02.12.1997,C.C. n° 19 del 28.03.2007, C.C. n° 21 del 28.03.2007.
Art. 1
O G G E T T O
Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Omegna,
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei
rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani predetti, svolto
in regime di privativa sulla base delle disposizioni contenute nel Capo
III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 (come modificato per
effetto dell'art. 20 D.L. 07.09.1994 n. 530) di seguito indicato come
"decreto 507".
Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo del servizio
nè essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene
determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
TITOLO I
ELEMENTI DEL TRIBUTO
Art. 2
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa (59.2 -
79.3)
L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle
zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati,
centri commerciali e produttivi integrati) e agli insediamenti sparsi
attualmente serviti, nonché agli altri ai quali e' esteso il regime
di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati,
individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.
Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti
solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta
a partire dal 1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo
articolo 3, comma 3°, nel rispetto del limite del 40% della tariffa
intera previsto dall'articolo 59, comma 2°, del decreto 507.
Art. 3
Presupposto della tassa ed esclusioni (62.1)
1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, * ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde
insistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio e' istituito
ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente
articolo 2, comma 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta
di pertinenza, la tassa e' dovuta per intero anche quando nella zona in
cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada
di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'articolo 2, nelle quali non è effettuata
la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli
insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati
nei contenitori vicinori ed a corrispondere la tassa nella seguente misura,
a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino
punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita
(59.2 e 3):
- in misura pari al 40 per cento della tariffa per distanze fino a 500
metri;
- in misura pari al 30 per cento della tariffa per distanze oltre 500
metri e fino a 1000 metri;
- in misura pari al 20 per cento della tariffa se la distanza supera i
1000 metri.
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste
nei successivi articoli 11 e 13, è consentito il cumulo con quelle
di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'80 per
cento della tariffa ordinaria.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre
rifiuti o risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità,
anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella
denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea
documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati
a quelli urbani di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi,
ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto
di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali
o per destinazione si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori
stessi in base alle norme vigenti, fermo restando che la detassazione
viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato
dimostri le modalità di smaltimento allegando la documentazione
prevista all'articolo 4, lettera h, del presente regolamento.
Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di
svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente
la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici
e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata
per lo svolgimento dell'attività, ridotta delle seguenti percentuali
in relazione alla categoria di appartenenza:
CATEGORIA 5 RIDUZIONE
attività: ambulatori-poliambulatori medici e veterinari: 20%
CATEGORIA 8
attività: officine autoriparazioni-autocarrozzerie 50%
attività: officine meccaniche, minuterie metalli 40%
attività: pulitura, lucidatura metalli 70%
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non
sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio svolto in
regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'articolo
62, comma 5, del decreto 507.
Non sono soggetti alla tassa i locali adibiti a sedi, uffici e servizi
comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative
spese di funzionamento.
(così modificato con C.C. n° 149 del 17.12.1996)
Art. 4
Locali e aree non tassabili (62 - 2.3)
Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, a
titolo esemplificativo, i seguenti locali e aree:
a) i solai e i sottotetti di altezza non superiore a mt. 1,70, anche se
utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso;
b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna,
carbone e simili;
c) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per
l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo;
d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate concessioni
o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento
e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
e) le costruzioni rurali ad uso abitativo di fatto non utilizzate, a
condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione
con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti
dei servizi pubblici dell'assenza di allacciamento alle reti dei servizi
pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
f) i locali a celle frigorifere;
g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri
impianti tecnologici;
h) i locali e le aree o parti di essi in cui si formano i rifiuti speciali,
tossici o nocivi; l'intassabilità è condizionata alla presentazione,
da parte del soggetto interessato, di copia conforme all'originale ai
sensi della Legge n. 15/1968 * della scheda descrittiva dei rifiuti speciali,
nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento
dei rifiuti prodotti;
i) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alla porzione
di esse ove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto
dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e
attrezzature che, usualmente, caratterizzano tali lavorazioni; di contro,
sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite
a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini
e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei
semilavorati e dei prodotti finiti, ancorchè dette superfici siano
situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni
industriali vere e proprie;
l) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti,
sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono
invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte
destinati a usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti
a spogliatoi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree
di sosta e di accesso e simili;
m) edifici adibiti a qualsiasi culto e locali connessi a tale attività.
n) le aree scoperte adibite a verde, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie di civili abitazioni, le aree comuni del condominio di cui
all'articolo 1117 del Codice Civile, ferma restando l'obbligazione di
coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
*(ora ai sensi del D.P.R. N. 445/2000)
Art. 5
Soggetti passivi (63.1)
La tassa e' dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà,
usufrutto, comodato, locazione, ecc
) occupi, detenga o conduca locali
ed aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà'
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente
in comune.
Art. 6
Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati
(63.3 - 63.4)
1. Per gli alloggi, i locali in multiproprietà ed i centri commerciali,
il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento
della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché
per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal
rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto
a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di
ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà
o del centro commerciale integrato.
Art. 7
Locali ed aree tassabili
1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati,
esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente
posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la
terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque
ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano,
di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
-tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere,
sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi,
anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle
dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale
del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle
ed i fienili e le serre a terra;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali
ed all'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi
(compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie,
collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie,
bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque
a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili
o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche
aperte al pubblico;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo, sale
da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza
di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate
sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico
interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo
o dell'attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale
d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense,
bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati
e delle collettività in genere;
In via transitoria, in attesa della riformulazione delle categorie di
cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo 507/1993, nei confronti delle
scuole pubbliche è introdotta una riduzione della superficie imponibile
nella misura del 50 per cento;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché la superficie
all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione,
in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie
locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative
anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato
nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici
all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi
di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole
(comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi,
ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini,
ecc
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici
all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi
coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
3. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere interiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23.3.1998 n. 138.
Art. 8
Aree tassabili
Si considerano aree tassabili:
a- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte
destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita,
nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
b- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e
ari relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari
(servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli,
ecc
) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio
degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da
e sulla pubblica via;
c- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate
ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si
verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se accessorio
o pertinenza di locali e aree assoggettati a tassa, quali parcheggi privati;
Art. 9
Locali ed aree destinate ad attività stagionali
(66.3, c -)
1. Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad
uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno la tariffa unitaria
(è ridotta del 20%);*
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale risulti
dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella
denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente
la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi
alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è
applicata dall'anno successivo.
* così modificato dalla delibera C.C. 127 del 19.12.1995.
Art. 10
Locali ed aree non utilizzati
1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati
purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione
se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti
all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque,
quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di
attività nei locali ed aree medesimi.
Art. 11
Riduzioni di tariffa (66.3 e 4)
Le tariffe unitarie sono ridotte del 20% nei seguenti casi:
a - abitazioni con unico occupante
b - parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore;
c - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato
o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella
denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza
e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere
l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del
Comune.
d - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente
lettera c) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno.
TITOLO I I
TARIFFAZIONE
Art. 12
Obbligazione tributaria (64)
1. La tassa è corrisposta in base alla classificazione di cui agli
articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno
del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia
di cessazione debitamente accertata.
3. la cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del
tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione
tributaria non si protrae alle annualità successive:
- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree
e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra
obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione
di recupero d'ufficio.
Art. 13
Agevolazioni e esenzioni. (67. 1)
Sono esenti dal tributo, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi,
le abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone
che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del Comune;
l'esenzione è accordata, di anno in anno, su domanda dell'interessato,
in base a certificazione rilasciata dal responsabile del Dipartimento
Servizi Sociali attestante la sopraindicata circostanza.
Sono altresì esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone
di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge, quando le stesse
dichiarino di non possedere altri redditi (ivi compresi quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta), al di fuori di quelli derivanti
dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari o comproprietari
di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto.
Il possesso dei requisiti anzidetti va autocertificato con dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.
E' riconosciuta la riduzione del 70 per cento della tassa a favore dei
nuclei familiari con componenti colpiti da handicap gravi, individuati
in base ai criteri di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104.
La riduzione spetta a condizione che il reddito complessivo del nucleo
familiare di appartenenza, non superi i € 41.316,55 annui (L. 80 milioni annui), comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta; il possesso di tale requisito va autocertificato
con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 04.01.1968 n.
15 come modificata dal DPR n. 445/2000.
La richiesta di riduzione deve essere corredata da apposito certificato
rilasciato dal Servizio di Medicina Legale competente.
A favore dei pensionati e dei cittadini disoccupati, iscritti al Centro Provinciale per l'impiego,
che non posseggano redditi immobiliari al di fuori di quello prodotto
dalla casa di abitazione e il cui reddito familiare complessivo, comprensivo
di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
non superi:
-€ 9.000,00
annui per famiglie composte da un'unica persona ;
-€ 12.000,00 annui per famiglie composte da due persone ;
-€ 14.000,00
annui per famiglie composte da tre o più persone.
L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione
del bilancio di previsione, potrà riconoscere una riduzione tariffaria
non superiore al 60 per cento della tassa dovuta in via ordinaria.
A tal fine, i soggetti interessati dovranno produrre entro il 31 maggio
di ogni anno, a pena di decadenza, apposita richiesta, secondo le modalità
fissate e utilizzando i moduli che verranno predisposti dal Comune.
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato con dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della Legge 04.01.1968 n. 15 come modificata dal DPR n. 445/2000.
La prima applicazione della presente norma avverrà a decorrere
dalla tassa dovuta per l'anno 1999.
E' riconosciuta la riduzione del 50 per cento della tassa a favore delle
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private purché legalmente
riconosciute (comma così aggiunto con delibera C.C. 127 del 19.12.1995).
Art. 14
Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)
A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è
individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato
di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni
di cui al precedente articolo 13.
Art. 15
Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
(59.4)
1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di
cui al precedente articolo 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato,
non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute
nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di
residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio
dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione
del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire
dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio
tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio
non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia
della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana
che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio
tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione
del servizio o le cause che l'hanno impedita.
Art. 16
Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
(59.6)
1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali
o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione
del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto
che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una
situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente
può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria
non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente
comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte
del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione
del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di
quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 17
Gettito del tributo (61)
1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un
gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo
di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,
determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 61, commi 2 e 3,
e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1994 e 1995, dell'articolo
79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio,
né essere inferiore al 50 per cento del costo medesimo.
Art. 18
Tariffazione per il 1995
La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale
commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso
a cui sono destinati.
Art. 19
Tariffazione dal 1.1.1996 (65 - 69,1 - 79.2)
1. La tassa è commisurata a partire dal 1 gennaio 1996, alle quantità
e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali
ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché
al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il
prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento
per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa
o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia
dal 1.1.1996:
- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo
riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'articolo 68
del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente,
di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità
di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
- le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna
categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato
di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.
Art. 20
Classificazione dei locali e delle aree.
Agli effetti della determinazione delle tariffe, gli utenti sono raggruppati
in classi omogenee di utenti in relazione alla particolare potenzialità
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti secondo le seguenti categorie
di attività o di utilizzazione:
Categoria A
Locali di abitazioni private, compresi accessori e dipendenze (garage,
cantine, ecc
), locali adibiti ad attività ricettivo - alberghiera,
(con esclusione delle superfici destinate alla preparazione e somministrazione
di cibi e bevande), luoghi di assistenza e cura (ospedali, case di riposo),
caserme, compresi vani accessori e dipendenze.
Categoria B
(Locali e aree scoperte adibiti al commercio di generi deperibili, compresi
accessori e dipendenze, così suddivisi).
1) Alimentari generici
2) Panetterie e pasticcerie - produzione e vendita
3) Frutta e verdura
4) Fiori e piante
5) Macellerie
6) Supermercati (superfici > 200 mq.)
7) Ingrosso di generei deperibili
Categoria C
(Locali e aree scoperte adibiti al commercio di generi non deperibili,
compresi accessori e dipendenze, così suddivisi).
1) Empori di superficie complessiva > 200 mq.
2) Farmacie, vendita articoli sanitari
3) Gommisti
4) Ferramenta
5) Tabaccherie, edicole
6) Cartolibrerie
7) Giocattoli, autoaccessori
8) Fotografici, ottica, edilizia, idraulica
9) Abbigliamento, calzature, profumeria, gioielleria e bigiotteria, articoli
sportivi, caccia e pesca
10) auto, cilci, moto, vernici, casalinghi, elettrici, elettrodomestici
Categoria D
(Locali e aree scoperte adibiti a somministrazione di cibi e bevande,
compresi accessori e dipendenze)
1) Mense aziendali
2) Ristoranti, pizzerie, tavole calde
3) Bar, tavola fredda
4) Locali di circoli ricreativi adibiti a somministrazione di cibi e bevande
5) Pub, birrerie
Categoria E
Locali di uffici e servizi pubblici e privati, direzionali e terziari,
professionali, tecnici, commerciali, di organizzazioni sindacali, ambulatori
medici, istituti di credito e assicurativi, agenzie di viaggio, finanziarie,
banchi lotto, stazioni, biglietterie e sale di attesa, studi radiotelevisivi.
Categoria F
Locali adibiti a scuole pubbliche e private legalmente riconosciute, oratori,
associazioni culturali, sportive, ricreative senza somministrazione di
cibi e bevande, religiose, sedi di partiti politici, sale riunioni.
Categoria G
Sale da ballo, sale giochi, parchi gioco, complessi commerciali all'ingrosso
di generi non deperibili o con superfici espositive superiori a 200 mq.,
magazzini e autonomi depositi di stoccaggio di generi non deperibili,
autoservizi, aree comuni autonomamente gestite di grandi complessi commerciali.
Categoria H
Locali e aree a uso artigianale, industriale, manifatturiero (ferma restando
l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non assimilati
agli urbani o tossici e nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi), autorimesse al servizio
di terzi e altre attività artigiane di servizio.
Categoria I
Palestra e impianti sportivi (con esclusione delle superfici destinate
all'esercizio dello sport).
Categoria L
Cine - teatri.
Categoria M
Campeggi
Categoria N
Distributori di carburante e relative aree scoperte strumentali, autolavaggi;
Art. 21
Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)
La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe , deve recare
l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati
consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati
in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le
circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura
minima obbligatoria del costo.
Art. 22
Tassa giornaliera di smaltimento (77)
1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera
di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con
o senza autorizzazione, occupano o detengono anche (in modo ricorrente)
e per una durata di almeno una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni,
locali od aree pubbliche o di uso o aree soggette a servitù di
pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù,
l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso
o passaggio è tassabile quanto vi sia stata la volontaria sua messa
a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero,
da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica
per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della
tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria
contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente
maggiorato del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente
della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma
precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci
di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione
dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità
indicate nel successivo articolo 23.
TITOLO III
DENUNCE
Art. 23
Termini delle denunce (70)
1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio
del comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune,
contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 70 del decreto
507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del
servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio
dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione,
sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere
presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche
prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30.05.1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico
di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce
generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione
dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione
della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 22, l'obbligo
della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da
effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'articolo
50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per
l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).
Art. 24
Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)
La denuncia di cui all'articolo 23, primo comma, ha effetto anche per
gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso
contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma
e nei tempi di cui all'articolo 23, ogni variazione che comporti un maggiore
ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni
dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli
11,13 e 15.
Art. 25
Modalità dei rimborsi (75)
1. I rimborsi spettanti in base alla legge o al presente regolamento devono essere richiesti dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
I rimborsi devono essere effettuati entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Essi sono disposti direttamente dal funzionario responsabile del tributo mediante riduzione del tributo iscritto.
La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quella a scadere.
2. Nel caso risulti già pagato l’intero importo o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l’importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente; in alternativa, il contribuente può chiedere la compensazione secondo le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente.
Art. 25/bis
Accertamento e controllo
1. In caso di dichiarazione incompleta o infedele o di parziale o ritardato versamento il servizio tributi emette avviso di accertamento in rettifica.
In caso di omessa dichiarazione o di omesso versamento, il servizio competente provvede a emettere avviso di accertamento d’ufficio.
2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente devono essere notificati al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l’organizzazione e la gestione del tributo, devono essere motivati. Essi devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione nonché il motivo dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l’indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali, accessori, soprattassa e interessi.
4. Gli avvisi devono contenere l’indicazione dell’organo presso cui può essere prodotto ricorso e il termine di decadenza.
5. Per quanto riguarda gli importi minimi dovuti a seguito degli accertamenti, si rinvia ai valori indicati nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
Art. 25/ter
Riscossione coattiva
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi e non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. In tal caso il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno consecutivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.”
TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO
Art. 26
Funzionario responsabile (74)
Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo
le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto
un funzionario che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero
delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro
60 giorno della nomina.
A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'articolo
74 del decreto 507.
Art. 26/bis
Modalità di gestione dell’attività di riscossione della tassa
L’attività di riscossione della tassa può essere gestita con una delle seguenti modalità:
a) in economia mediante gestione diretta da parte dell’ufficio tributi;
b) mediante affidamento della gestione ad uno dei soggetti iscritti all’Albo previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 446/1997.
Art. 26/ter
Arrotondamenti e Versamenti minimi.
1. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo
2. I versamenti che non siano dovuti ad accertamento, non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a 10,00 euro annui.
3. Nel caso di versamenti riferiti alla tassa giornaliera di cui all’art. 22 del presente regolamento, questi non vanno effettuati quando l’importo è inferiore a 5,00 euro.
Art. 27
Sanzioni e interessi
1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento
si applicano le norme di cui all'articolo 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma
del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi
stabiliti, è determinata in via generale con provvedimento del
Sindaco in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale
recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata
all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata
unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
Art. 28
Contenzioso (71.2)
Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro 60 giorni
dalla data di notifica del provvedimento impugnato:
- alla Commissione Tributaria, sino alla data di insediamento della Commissione
Tributaria Provinciale;
- alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento,
a norma dell'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e nel rispetto
di quanto previsto dal Decreto stesso.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Disposizioni transitorie
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente
applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli
sottoindicati, che decorrono:
dall'1.1.1995,
- 2, comma 2, (tassa per locali - aree siti fuori della zona di raccolta);
- 13 (agevolazioni e esenzioni)
- 14 (copertura agevolazioni e esenzioni)
- 15 (riduzioni della tassa per carenze organiche del servizio)
- 22 (tassa giornaliera di smaltimento)
dall'1.1.1996,
- 6 (locali in multiproprietà e centri commerciali integrati)
- 7 (aree tassabili)
- 9 (aree destinate ad attività stagionali o ad uso non continuativo
ma ricorrente)
- 11 (riduzioni di tariffa)
- 20 (classificazione dei locali delle aree)
Art. 30
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di
avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate
per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 31
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le norme del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche,
nonché le altre norme legislative e regolamentari in materia.
|