NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Costituzione della Repubblica
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon funzionamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Ordinamento delle autonomie
locali
L.8.6.1990, n.142
Art. 8
Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore
Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
nei confronti del cittadino. Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative
ed i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio
comunale e provinciale.
Statuto del Comune di Omegna
(aggiornato alla delibera CC n. 116 del 12/12/2002)
CAPO III
Il Difensore civico
Articolo 53
Istituzione. Attribuzione
1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione
comunale è istituito l'Ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero
di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle
loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle proprie
funzioni, abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del
Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli
enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonchè ogni notizia
connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del
Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue
funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità
giudiziaria.
Articolo 54
Nomina
1. Il Difensore civico, salvo quanto disposto al successivo art.
60, è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano
di età.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della
scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico,
la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione,
il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del
regolamento di cui all'art. 59 del presente Statuto.
Articolo 55
Requisiti
1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per
preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività,
serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità
alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali;
c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del comune;
d) gli amministratori ed il personale comunale;
e) gli amministratori ed il personale di enti o società a partecipazione
comunale (consorzi, associazioni intercomunali, società miste ecc.).
Articolo 56
Durata in carica, decadenza e revoca
1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere
riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata
dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 37, comma 3, del
presente Statuto.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi
all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con
la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Articolo 57
Sede, dotazione organica, indennità
1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Comune.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con
il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica, determinata dal
Consiglio Comunale all'atto dell'avvio della procedura per la nomina e comunque
non superiore a quella spettante ad un Assessore Comunale lavoratore dipendente
che non abbia richiesto l'aspettativa.*
* comma così modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 5.2.2001.
Articolo 58
Rapporti con gli organi comunali
1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini
che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo
o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità
o negligenze da parte degli uffici;
c) una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale,
sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni
e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto
del suo intervento.
Articolo 59
Modalità e procedure dell'intervento
1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure
dell'intervento del Difensore civico.