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P.zza XXIV Aprile 18, 28887 Omegna
Normativa
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituzione della Repubblica
Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon funzionamento e l'imparzialità dell'amministrazione.


Ordinamento delle autonomie locali
L.8.6.1990, n.142
Art. 8

Lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti del cittadino. Lo Statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale e provinciale.


Statuto del Comune di Omegna
(aggiornato alla delibera CC n. 116 del 12/12/2002)

CAPO III

Il Difensore civico

Articolo 53
Istituzione. Attribuzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Articolo 54
Nomina

1. Il Difensore civico, salvo quanto disposto al successivo art. 60, è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 59 del presente Statuto.


Articolo 55
Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del comune;
d) gli amministratori ed il personale comunale;
e) gli amministratori ed il personale di enti o società a partecipazione comunale (consorzi, associazioni intercomunali, società miste ecc.).

Articolo 56
Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 37, comma 3, del presente Statuto.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 57
Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Comune.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica, determinata dal Consiglio Comunale all'atto dell'avvio della procedura per la nomina e comunque non superiore a quella spettante ad un Assessore Comunale lavoratore dipendente che non abbia richiesto l'aspettativa.*


* comma così modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 5.2.2001.

Articolo 58
Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.


Articolo 59
Modalità e procedure dell'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.