|
SPORTELLO
UNICO ASSOCIATO |
Legge regionale 8
luglio 1999, n. 18.
Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica.
(B.U. 14 luglio 1999, n. 28)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15
1. La Regione Piemonte,
in conformità degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, favorisce e
sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
2. Gli interventi sono attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del
tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta
turistica.
Art.
2.
(Integrazione dell'offerta turistica)
1. I Comuni concorrono a sostenere,
sviluppare, potenziare e riqualificare l'offerta turistica coordinando e sostenendo gli
investimenti delle imprese turistiche e di tempo libero, nell'ottica del turismo
sostenibile, mediante opere di riqualificazione primaria e secondaria.
2. La Regione sostiene gli oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria per l'assetto e la riqualificazione delle aree sulle quali si sviluppano i
singoli investimenti di cui all'articolo 4, mediante la corresponsione ai Comuni di
contributi nella misura massima pari al 15 per cento del costo complessivo delle opere di
riqualificazione.
1. I beneficiari degli interventi
previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit
operanti nel settore del turismo, gli esercenti la ristorazione, le aziende
agrituristiche, i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi
compresi gli impianti di risalita.
2. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle definite come tali
dalle disposizioni dell'Unione europea.
Art.
4.
(Ambiti di intervento)
1. Gli aiuti previsti dalla presente
legge sono indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica e agrituristica
favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e
l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso:
a) creazione di nuova ricettività;
b) ampliamento della ricettività esistente;
c) ristrutturazione di immobili già destinati all'uso ricettivo che determinino un
incremento di posti letto;
d) realizzazione di parcheggi a supporto delle strutture ricettive, anche mediante il
recupero di immobili esistenti;
e) creazione di ricettività di atmosfera;
f) adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
g) creazione ed adeguamento di ricettività in case private da adibire all'esercizio di
affittacamere, ai sensi del titolo V della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche ed
integrazioni;
h) certificazione di qualità di strutture ricettive;
i) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il
turismo gestiti da imprese;
l) acquisto di immobili finalizzati alla ricettività.
Art.
5.
(Programma annuale degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il
programma annuale degli interventi.
2. Il programma annuale degli interventi, in conformità dei dettami del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della
legge 15 marzo 1997, n. 59), contiene:
a) gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;
b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;
c) le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
d) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei
contributi finanziari nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti
alle piccole e medie imprese;
e) il piano finanziario dei fondi a bilancio.
Art.
6.
(Azioni di indirizzo e coordinamento)
1. La Regione esercita funzioni di
indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi di cui
all'articolo 5 e ne coordina l'attuazione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con il
programma annuale degli interventi gli obiettivi specifici di ogni tipologia di
intervento, le priorità, la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce inoltre
l'entità e le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, nonché le procedure
per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia, e le ipotesi di revoca e
di decadenza dei contributi.
3. Gli interventi proposti sulla base del programma annuale sono esaminati sotto il
profilo dell'efficacia, efficienza, esecutività, sostenibilità ambientale nonchè sotto
quello economico-finanziario.
4. La gestione dei contributi é demandata all'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o ad
Istituti di Credito, come previsto dal d.lgs. 123/1998, previa stipula di apposita
convenzione.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla
base di propria istruttoria, approva la graduatoria degli interventi ammessi ai
finanziamenti, provvedendo a pubblicare la graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte.
1. Le agevolazioni previste dal
programma annuale degli interventi sono concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti
disposizioni dell'Unione europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento,
secondo le seguenti tipologie:
a) finanziamenti agevolati secondo le indicazioni contenute nel programma annuale,
applicando un tasso annuo di interesse ridotto non superiore al tasso di inflazione. Il
finanziamento non può superare la durata di diciotto anni;
b) contributi in conto capitale nella misura massima consentita dai regimi di aiuti
approvati dalla Commissione europea, ivi compreso il regime di aiuto a finalità regionale
di cui all'articolo 92, comma 3 del Trattato dell'Unione europea. Le percentuali di
contribuzione sono applicate alla spesa ritenuta ammissibile contenuta nel programma
annuale di cui all'articolo 5.
Art.
8.
(Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica)
1. La Regione istituisce il fondo
regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli
interventi previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5.
2. Il fondo è istituito presso l'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o presso Istituti di
Credito, previa stipula di convenzione.
3. Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti
dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi
e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici e privati.
4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; pertanto tutte le somme
residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni già
formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione, che le riutilizza per le
finalità di cui all'articolo 1.
5. Lo stanziamento del fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.
Art.
9.
(Controlli, monitoraggio e vigilanza)
1. La Regione dispone verifiche,
accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli
interventi e, se del caso, adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni
concesse.
2. La Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito sono tenuti ad effettuare un
monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi
e alla rendicontazione annuale degli investimenti realizzati e dei risultati conseguiti.
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dalla Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito in sede di monitoraggio e rendicontazione annuale, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi del programma annuale degli interventi.
Art.
11.
(Divieto di cumulabilità)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, salvo che ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione di tutti gli interventi pubblici.
Art.
12.
(Vincolo di destinazione)
1. Le iniziative finanziate ai sensi
della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata
minima di dieci anni.
2. Il programma annuale di cui all'articolo 5 determina le modalità con cui viene
garantito il vincolo, e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte
della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai
sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).
Art.
13.
(Agevolazioni per l'accesso al credito a favore di nuove imprese turistiche)
1. La Regione agevola l'accesso al
credito alle imprese turistiche di nuova costituzione e ai giovani fino ai trentacinque
anni che svolgono già attività in ambito turistico.
2. Le agevolazioni sono concesse mediante il concorso al fondo rischi di consorzi e di
cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti in ambito turistico sul territorio
regionale.
3. La Regione istituisce una riserva, non superiore al cinque per cento, del Fondo di
riqualificazione turistica, a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi, per il concorso al fondo garanzia rischi.
4. Le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo garanzia rischi sono definite
nell'ambito della convenzione di cui al comma 4, dell'articolo 6, in conformità al
Programma annuale degli interventi.
Art.
14.
(Norme transitorie e finali)
1. Le domande per la concessione dei
finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Finpiemonte
S.p.A. o Istituti di Credito entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte del programma annuale degli interventi di cui
all'articolo 5.
2. La procedura adottata è quella valutativa a graduatoria, così come prevista
dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 123/1998.
3. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere
favorevole dell'Unione europea sulla legge.
1. Per l'attuazione della presente
legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno finanziario 1999, di lire 40
miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1999 e seguenti viene istituito il seguente capitolo con la dotazione a fianco indicata:
a) "Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica", con dotazione
di lire 1,5 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999, di lire 40
miliardi per l'anno 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con
riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo
27170 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001,
relativamente agli anni 2000 e 2001.