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SPORTELLO
UNICO ASSOCIATO |
Legge regionale 31
agosto 1999, n. 24.
Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la
qualificazione dell'artigianato).
(B.U. 3 settembre 1999, 2° suppl. al n. 35)
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione
dell'artigianato), è sostituito dal seguente:
"3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane, sia singole che
associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono
l'iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici
mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese
beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte."
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. Il finanziamento di tutte le tipologie di interventi previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59) è attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di
fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove
l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a
partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato previsti
dalla presente legge."
1. Dopo l'articolo 3 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 3 bis. (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il monitoraggio degli
interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente al fine di verificare lo
stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i
relativi obiettivi.
2. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno,
predispone e trasmette al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione
contenente per ogni tipologia di intervento:
a) lo stato di attuazione finanziaria;
b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi."
1. La rubrica del capo I del titolo II della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente: "Capo I. Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese".
1. L'articolo 4 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Istituzione del Fondo)
1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole
imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le
iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi
di cui all'articolo 5.
2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi
maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle
somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione
ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di
intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni
di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie
di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.
5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.
6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno
dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli
eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già
formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza
per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese."
1. L'articolo 5 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Programma degli interventi)
1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentite le
associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma
degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da
esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il
parere si intende acquisito favorevolmente.
2. Il citato programma individua e determina:
a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni
territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori
di attività;
b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la
determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili,
per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
d) gli indirizzi attuativi di intervento."
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo
viene istituito, per ciascuna sezione del Fondo, con determinazione della Direzione
regionale competente per materia, un Gruppo tecnico di valutazione, composto da:
a) il Dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede;
b) un esperto individuato dall'ente gestore;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle
associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative."
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento
delle risorse finanziarie occorrenti nell'attuazione dei programmi di investimento per
l'impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività aziendale, attraverso i
seguenti interventi:
a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo
rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti ed
operanti secondo quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 12, nonché la concessione agli
stessi consorzi e cooperative di contributi per programmi di assistenza tecnica di cui
all'articolo 21;
b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su tutti gli interventi
attivati, sotto qualsiasi forma, gestiti direttamente oppure per il tramite della Cassa
per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa SpA, ovvero direttamente
dall'Artigiancassa stessa o da Finpiemonte SpA o da altri istituti di credito;
c) anticipazioni finanziarie attraverso l'intervento di apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 4."
1. Il comma 3 dell'art. 10 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione
dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il
parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale
termine, il parere si intende acquisito favorevolmente."
1. La lettera b) del comma 2
dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
" b) la presenza nell'organo amministrativo del Consorzio di due rappresentanti della
Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della
Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari
appartenenti alle strutture di competenza."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è
aggiunto il seguente:
"2 bis. I benefici della presente legge sono validi anche nel caso di eventuale
fusione del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi con altri consorzi
di garanzia fidi, a condizione che detti benefici vengano destinati esclusivamente ad
integrazione di fondi rischi per la prestazione di garanzia alle imprese artigiane e che
venga mantenuta la rappresentanza della Regione negli organi amministrativi e nel Collegio
sindacale del consorzio."
1. La lettera d) del comma 1
dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"d) svolgere attraverso i Confidi associati attività di assistenza, consulenza
finanziaria, assicurativa e formativa a favore delle imprese artigiane".
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 12, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21,
è sostituita dalla seguente:
"b) la presenza nell'organo amministrativo del consorzio di due rappresentanti della
Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della
Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari
appartenenti alle strutture di competenza."
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane
singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento
dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non può
superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'articolo 5 ed è
erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo
residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento."
1. L'articolo 16 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani)
1. La Regione promuove la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane,
sia singole che associate, all'interno di:
a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;
b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
c) aree per l'artigianato artistico e di servizio;
d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;
e) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di
sostegno pubblico all'artigianato.
2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi
e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del
comune."
1. L'articolo 18 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Programma degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
predispone il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali
maggiormente rappresentative.
2. Nel programma sono individuati e determinati:
a) gli ambiti di intervento riferiti a determinate situazioni territoriali e alle esigenze
specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
b) le misure di agevolazione e la determinazione dettagliata delle classi, delle tipologie
e dei limiti degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera
a);
c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande con relativa documentazione da
parte dei soggetti interessati.
3. L'intervento regionale, nei limiti delle risorse disponibili, si attua con un
contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa complessiva ritenuta
ammissibile, dedotti gli oneri fiscali.
4. La Giunta regionale ha facoltà di aggiornare e modificare il programma degli
interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente
rappresentative."
1. Il comma 3 dell'articolo 20 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono essere concessi per il
sostegno delle spese occorrenti:
a) all'elaborazione del manuale di qualità;
b) all'accesso alle procedure di precertificazione o certificazione da parte degli
organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore;
c) all'addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della
qualità."
2. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito
dal seguente:
"5. La Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento, i criteri per la
concessione ed erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità per la
presentazione delle domande."
1. L'articolo 21 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Assistenza tecnica)
1. La Regione incentiva l'innovazione e l'aggiornamento organizzativo e manageriale
nell'artigianato favorendo l'accesso delle imprese ai servizi di assistenza
tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale,
finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale e delle strategie di presenza sui
mercati. Gli interventi regionali sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di
assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualità, alla certificazione,
al trasferimento delle informazioni relative a normative nazionali e comunitarie nonché a
opportunità commerciali e di collaborazione tecnica, alla partecipazione alla ricerca
applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla partecipazione a gare di
appalto, alla formazione e all'aggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo
delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, all'elaborazione di piani di
sviluppo aziendale e alla conseguente predisposizione di fascicoli relativi a richieste di
accesso a programmi di finanziamento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso:
a) il finanziamento di iniziative attivate direttamente dalla Regione, anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
b) la concessione di contributi a programmi di assistenza tecnica predisposti,
singolarmente o in concorso tra loro, dai centri e dalle agenzie per l'innovazione, anche
a capitale misto pubblico e privato, promossi dall'Unione europea, dalle Università degli
Studi e dal Politecnico, dalle CCIAA del Piemonte, dagli enti di ricerca operanti nella
regione, dalle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, che operano
direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi, nonchè da consorzi,
società consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e dai
soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12.
3. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia con carattere di
continuità nel tempo, quando occorra assicurare l'accesso a servizi reali di base da
parte di gruppi aperti di imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario.
4. Il finanziamento regionale può coprire fino al 50 per cento delle spese relative alla
realizzazione dei programmi di intervento, con criteri e limiti di importo stabiliti dalla
Giunta regionale.
5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento rientrano anche i costi
relativi alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla
promozione dei servizi offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del
costo dell'intero programma.
6. I criteri e le modalità' per la presentazione delle domande per la concessione ed
erogazione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento,
sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente
rappresentative."
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, sono soppresse le parole: "entro il 31
dicembre".
2. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito
dal seguente:
"5. L'intervento regionale può arrivare a coprire fino al 30 per cento delle spese
ritenute ammissibili, con un tetto massimo di spesa il cui importo è stabilito con
deliberazione della Giunta regionale, sentite le confederazioni sindacali artigiane
regionali e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative; con lo stesso
provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione
delle domande nonchè per la concessione ed erogazione dei contributi."
1. La rubrica del capo V della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente: "Promozione".
1. L'articolo 24 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. Interventi per la promozione".
1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato piemontese sui mercati
nazionali ed esteri, la Regione promuove interventi atti a facilitare:
a) la partecipazione ad esposizioni fieristiche e a missioni esplorative;
b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;
c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;
d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale;
e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine.
2. Gli interventi per la promozione commerciale diretti ad imprese artigiane singole o
consorziate, a norma di legge, sono predisposti e curati attraverso l'Istituto per il
commercio estero (ICE), le CCIAA del Piemonte, anche per il tramite della loro unione
regionale e del Centro estero promosso dalle stesse, gli enti strumentali regionali, le
associazioni rappresentative dell'artigianato e altri soggetti eventualmente individuati
con apposita convenzione.
3. Le richieste di contributo per gli interventi e le iniziative di promozione devono
essere presentate entro il mese di settembre dell'anno che precede l'esercizio di
riferimento e devono essere corredate della documentazione atta a valutare le ricadute
sulle imprese partecipanti nella loro dimensione di mercato economico-finanziaria.
4. Il programma degli interventi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore
dell'artigianato è approvato dalla Giunta regionale, entro il successivo mese di ottobre,
e contiene i limiti di intervento e le modalita' per l'erogazione dei contributi.
5. I rapporti della Regione con gli enti incaricati di prestare gli interventi di
promozione commerciale all'artigianato sono disciplinati da apposita convenzione
predisposta dalla Giunta regionale."
1. L'articolo 25 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Iniziative dirette)
1. La Regione può organizzare direttamente, o in collaborazione con l'ICE o le CCIAA del
Piemonte, anche attraverso il Centro estero delle CCIAA piemontesi, partecipazioni
collettive di imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute
particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione merceologica, della
ricerca e del confronto stilistico e delle innovazioni.
2. La Regione può farsi carico dell'organizzazione di missioni di delegazioni, qualora
ciò risulti utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi
all'organizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di collaborazione tra imprese di
differenti dimensioni, all'acquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di
produzione e della ricerca scientifica, all'assetto giuridico e istituzionale del settore
e a quanto altro può formare oggetto di conoscenza e approfondimento degli aspetti
evolutivi della realtà artigiana. Analogamente la Regione può ospitare delegazioni di
operatori dell'artigianato interessate alla conoscenza delle caratteristiche del settore
artigiano in Piemonte.
3. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione dell'artigianato tramite il
finanziamento di programmi che prevedano lo svolgimento di attività finalizzate al
recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale
con contributi ad enti, associazioni fra imprese e consorzi, per importi fino al 70 per
cento della spesa ritenuta ammissibile e tramite interventi diretti volti a diffondere la
conoscenza delle lavorazioni artistiche e tipiche a livello nazionale e internazionale.
4. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo, previa individuazione dei
criteri da parte della Giunta regionale, sono attuati nei limiti degli stanziamenti
autorizzati con la legge di approvazione del bilancio della Regione, fatta salva la
preventiva intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle
Regioni e delle Province autonome), nei casi concernenti attività promozionali
all'estero."
1. L'articolo 27 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Disciplinari di produzione)
1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico individuate dalla Giunta
regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri
delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a
individuare e qualificare le lavorazioni in essere.
2. I disciplinari delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico sono predisposti
da apposite Commissioni e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
regionale per l'artigianato.
3. Le Commissioni di cui al comma 2 sono costituite da:
a) due esperti di storia e tecnica delle particolari lavorazioni considerate;
b) un imprenditore artigiano che risulti in attività da almeno sette anni nello stesso
settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare, o da un
imprenditore artigiano in quiescenza con esperienza di almeno sette anni nel settore
oggetto del disciplinare;
c) un rappresentante designato dall'ente locale presso cui risultano le maggiori
consistenze produttive delle attività prese in esame;
d) un rappresentante designato dalle associazioni e dalle confederazioni sindacali
artigiane regionali maggiormente rappresentative;
e) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato.
4. L'individuazione degli esperti e dell'imprenditore artigiano di cui al comma 3, lettere
a) e b) è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia, a
seguito di pubblicazione di avviso indicante i requisiti e le condizioni richieste per
ricoprire l'incarico, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale per l'artigianato.
5. Alla nomina delle Commissioni per i disciplinari, nonché alla loro reintegrazione nel
caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, si provvede con
determinazione della Direzione regionale competente per materia."
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 36
della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale adotta disposizioni organizzative idonee ad assicurare il
coordinamento delle attività degli osservatori regionali istituiti per l'analisi dei
diversi settori dell'economia piemontese."
1. La lettera b) del comma 1
dell'articolo 39 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"b) promuovere indagini, ricerche, studi e collaborazioni tese a favorire lo sviluppo
delle imprese artigiane sul mercato interno ed estero."
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è
sostituita dalla seguente:
"d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso
l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio."
1. L'articolo 41 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Programma annuale di attività)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 38, l'Osservatorio regionale
dell'artigianato predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli
indirizzi della programmazione regionale e di settore. Il programma è approvato dalla
Giunta regionale e trasmesso alla commissione consiliare competente."
1. L'articolo 43 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 43. (Iscrizione all'albo provinciale)
1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle
imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.
443/1985, deve essere presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato entro
trenta giorni dall'inizio dell'attività o dell'acquisizione dei requisiti di legge o
dalla data dell'iscrizione stessa, quando trattasi di attività' esercitata da società
soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2200
del codice civile e dell'articolo 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693
(Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 1980, n. 891.
2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale può essere effettuata
mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il
tramite del Comune in cui ha sede l'impresa. La segreteria della Commissione o i
competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda.
Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella
della ricevuta dagli stessi rilasciata.
3. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le successive denunce di
modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la presentazione delle
domande di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle
notizie economiche e amministrative, secondo la disciplina vigente. La Regione può
integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di
specifico rilievo ai fini della gestione dell'albo e dell'esercizio delle proprie funzioni
in materia di artigianato.
4. La Commissione provinciale per l'artigianato procede all'istruttoria delle domande di
iscrizione all'albo verificando, anche con accertamenti diretti, la sussistenza dei
requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine la Commissione può
richiedere al Comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale
dell'impresa, di effettuare l'istruttoria di competenza e di rilasciare le relative
attestazioni di cui all'articolo 63, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a
rilasciare la relativa attestazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
della Commissione provinciale per l'artigianato.
6. Sulla base degli elementi acquisiti e delle verifiche effettuate, la Commissione
provinciale per l'artigianato dispone l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese
artigiane e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni.
7. La mancata comunicazione all'interessato vale come accoglimento della domanda stessa.
8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dello
svolgimento dell'attività in conformità dei requisiti di qualifica previsti dalla l.
443/1985.
9. L'iscrizione all'albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla
Commissione provinciale per l'artigianato."
1. La rubrica dell'articolo 45 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente: "Modifiche e
cancellazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito
dal seguente:
"3. La modifica dello stato di iscrizione e il provvedimento di cancellazione
dall'albo delle imprese artigiane producono effetti, rispettivamente, dalla data della
modifica e dalla data della cessazione dell'attività stessa, o di perdita dei requisiti
di qualifica previsti dalla l. 443/1985."
1. Il comma 1 dell'articolo 46 della
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo delle imprese
artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma
di denaro così determinata:
a) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa domanda di iscrizione o denuncia di
inizio attività;
b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di modifica dell'impresa o
di cessazione dell'attività;
c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;
d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non
iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o
insegna o marchio;
e) da lire 50 mila a lire 300 mila in caso di domanda di iscrizione, denuncia di inizio
attività, denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini di cui agli articoli 43 e 45."
1. L'articolo 49 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 49. (Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta
regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore essa:
a) presenta alla Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, il programma
della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta
nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle
Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) decide sui ricorsi, proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per
l'artigianato, di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese
artigiane e di negato riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico;
c) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali per
l'artigianato in materia di iscrizione, negata iscrizione, modifica e cancellazione dagli
elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (IVS) ai sensi della legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per
il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale);
d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi
dell'articolo 7, comma 6 della l. 443/1985;
e) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato,
attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle
attività artigiane della regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali
regionali e in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui
all'articolo 36;
f) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato,
sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato;
g) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo
dell'artigianato;
h) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Commissioni
provinciali dell'artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul
territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione
Piemonte;
i) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per
l'artigianato sono a carico della Regione.
3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale
spetta di norma alla struttura organizzativa speciale dell'Avvocatura della Regione
Piemonte.
4. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione
regionale per l'artigianato sono svolti dall'apposita struttura organizzativa di cui agli
articoli 52 e 53.
5. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale
per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro."
1. Dopo l'articolo 59 della legge
regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 59 bis. (Adeguamento alla normativa statale)
1. La Regione provvede ad apportare le necessarie modifiche alla presente legge in
attuazione del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa)."
1. La lettera f) del comma 2
dell'articolo 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"f) "Contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e
secondo grado"".
2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n.
21, sono inserite le seguenti:
"m bis) "Contributi in conto capitale per la localizzazione e rilocalizzazione
di imprese artigiane";
m ter) "Iniziative dirette della Regione in materia di assistenza tecnica alle
imprese artigiane"".
1. E' abrogata la legge regionale 19
novembre 1996, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30
"Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore
artigiano").
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
b) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
c) il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
d) gli articoli 13, 17 e 19 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
e) il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
f) il capo VII del titolo II della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21.
1. In sede di prima applicazione
della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo una tantum ad integrazione
del fondo rischi del Consorzio regionale tra i confidi di cui all'articolo 12 della l. r.
21/1997, come modificato dalla presente legge.
2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 31.
Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di
intervento.