DISCIPLINA DEGLI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
La normativa di riferimento per gli scarichi di acque reflue è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006, si definiscono acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza dei regolamenti approvati dall’Autorità d’Ambito Ottimale. In particolare, per quanto riguarda il Comune di Omegna gli scarichi domestici nella pubblica fognatura devono rispettare quanto previsto dall ‘Autorità d’Ambito Ottimale del Verbano Cusio Ossola n°1 (A.ato 1). La richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere presentata al gestore della fognatura medesima (Acque Spa – Via Brughiere - Omegna) utilizzando l’apposito modulo.
ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI FUORI FOGNATURA
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura devono invece essere autorizzati dal Comune o dalla Provincia, in base alle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, ossia dalla Legge Regionale 26 marzo 1990 n° 134 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e dalla Legge Regionale 17 novembre 1993 n° 48 “Individuazione, ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n° 142, delle funzioni amministrative in capo a Provincia e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni”.
In base alla suddetta normativa, sono di competenza del Comune gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura e provenienti da:
1. insediamenti adibiti ad abitazione
2. insediamenti adibiti ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale
3. scarichi provenienti da insediamenti abitativi nei quali sono poste strutture sanitarie semplici, quali studi medici, dentistici e veterinari, pubblici o privati
4. scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività agricola con connessa unità abitativa, nel caso in cui lo scarico si origina esclusivamente dall’abitazione del conduttore del fondo agricolo.
Si sottolinea che la Legge Regionale n° 13/1990 prevede, all’articolo 8 comma 2, che “Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento”. A tale proposito, si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 luglio 2000 n° 9357, ha sancito l’applicabilità dell’articolo 1043 del Codice Civile, riguardante la servitù coattiva di scarico, anche nel caso in cui occorra attraversare fondi di altrui proprietà per allontanare le acque reflue derivanti dai servizi igienico-sanitari dell’edificio oggetto dell’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.
Qualora non fosse possibile raggiungere la pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche possono essere recapitati in:
· corsi d’acqua superficiali con adeguata capacità autodepurativa e che comunque non risultino in secca per più di 120 giorni all’anno;
· sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
Prescrizioni
Si fornisce di seguito un breve riassunto delle prescrizioni cui sono soggetti gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura, suddivise in base alla tipologia del recapito.
Suolo
Non è possibile recapitare gli scarichi di acque reflue domestiche in canali di scolo o irrigui o in fossi stradali o simili.
Lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo è ammissibile solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati, per volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 (scaricabile da questo sito), nonché nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall’autorità competente.
Acque superficiali
Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali sono soggetti ai limiti di accettabilità previsti dalla Legge Regionale n° 13/1990, Allegati 1 o 2. Per quanto riguarda gli scarichi di competenza comunale, sono da considerare idonei i sistemi di trattamento previsti dall’Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977,purché dimensionati in modo da garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti.
Strati superficiali del sottosuolo
Gli scarichi di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo sono sottoposti ai sistemi di trattamento e dispersione previsti dall’Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti.
Nei suddetti sistemi di trattamento e dispersione dovranno essere convogliati solo i liquami provenienti dall’interno degli insediamenti, con esclusione dell’immissione di acque meteoriche.
I materiali accumulati nei manufatti di trattamento (es. fanghi e materiale galleggiante) non possono essere interrati o immessi in concimaia, ma devono essere conferiti tramite autobotte quali rifiuti ad un impianto di smaltimento autorizzato.
Vasche settiche
Si ricorda che le vasche settiche di tipo tradizionale (caratterizzate da comparti comuni al liquame ed al fango) sono ammissibili solo per gli insediamenti realizzati anteriormente al 1976. Gli insediamenti realizzati successivamente al 1976 devono invece essere dotati di vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate da compartimenti distinti per il liquame ed il fango e costruite in modo da permettere l’attraversamento continuo del liquame nel primo scomparto, la raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l’uscita continua del liquame chiarificato.
Pozzi a tenuta
La Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 prevede che lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti civili possa avvenire anche mediante l’accumulo e fermentazione in pozzi neri o pozzi a tenuta, con estrazione periodica del materiale e suo conferimento tramite autobotte quale rifiuto ad un impianto di smaltimento autorizzato.
Tale possibilità è limitata solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30-40 litri giornalieri por capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.
Procedura e modulistica
Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura di competenza del Comune, la domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune e deve essere redatta secondo l’apposito modello disponibile presso il Servizio Ambiente e scaricabile da questo sito. La domanda dovrà essere presentata in marca da bollo di valore corrente e corredata dal contributo spese di istruttoria (€ 25 per insediamenti civili oppure € 50 per acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da insediamento produttivo). All’atto del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere applicata all’originale una marca da bollo di valore corrente.
Il modello di domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura comprende anche una scheda tecnica riportante i dati tecnici relativi allo scarico, e al sistema di trattamento e dispersione adottato.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere allegata tuta la documentazione elencata nel modello stesso.
Il rilascio dell’autorizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda da parte dell’Ufficio Protocollo, salvo sospensione del termine, come previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i., art. 2, comma 4, per l’acquisizione di integrazioni e/o precisazioni circa la documentazione presentata oppure per l’acquisizione di un parere da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del VCO, qualora fosse ritenuto necessario per situazioni di particolare complessità.
Immobili sottoposti a ristrutturazione: in caso di recapito delle acque reflue domestiche al di fuori della fognatura, la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla richiesta del relativo permesso di costruire.
Immobili di nuova costruzione: è ammesso solo lo scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura o, per gli edifici isolati, la predisposizione di un sistema di trattamento e dispersione secondo le indicazioni di cui all’Allegato 4 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura rilasciata dal Comune si intende tacitamente rinnovata ogni quattro anni. Tuttavia, il titolare dello scarico è tenuto a:
· Richiedere la voltura dell’autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile ad altra persona (oppure di variazione del titolare/legale rappresentante della Ditta).
· Richiedere una nuova autorizzazione in caso di aumento del numero di persone servite e del volume di liquame giornaliero disperso, in caso di trasferimento in altro luogo dell’attività ovvero in caso di variazione della destinazione d’uso dell’immobile, suo ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.
Inoltre il titolare dello scarico è tenuto a dare comunicazione al Comune di interventi di variazione, ampliamento o ristrutturazione, anche qualora dagli stessi non derivi un cambiamento delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico e di qualsiasi variazione del sistema di trattamento e dispersione autorizzato.
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Per quanto concerne le attività produttive, si ricorda che le richieste di autorizzazione allo scarico di insediamenti che recapitano le acque reflue nella pubblica fognatura devono essere inoltrate al gestore della fognatura medesima, mentre le richieste di autorizzazione allo scarico di insediamenti che non recapitano le acque reflue nella pubblica fognatura devono essere trasmesse alla Provincia del Verbano cusio Ossola- Settore VII - Servizio Risorse Idriche – Via dell’industria 25 28924 Verbania.
PIANI DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE
Il Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n° 1/R, modificato dal Regolamento Regionale n° 7/R 2006 e dal Regolamento Regionale n° 13/R 2006, disciplina le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. L’immissione deve essere effettuata preferibilmente in pubblica fognatura, qualora non fosse possibile nelle acque superficiali e solo come ipotesi residuale (in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. In particolare, le attività ed impianti di cui all’art. 7 devono predisporre un Piano di prevenzione e gestione redatto secondo le indicazioni di cui all’Allegato A del Regolamento Regionale 20.02.06 n° 1/R e s.m.i..
Si segnala la necessità di escludere o minimizzare per quanto possibile gli apporti di acque di seconda pioggia nel sistema di raccolta, trattamento e scarico previsto ai sensi del Regolamento Regionale 20.02.06 n° 1/R e s.m.i..
Il Piano di prevenzione e gestione deve essere presentato all’autorità competente al controllo degli scarichi, per la sua approvazione.
L’Autorità competente è:
· l’Azienda Acque S.p.A. in caso di immissione in pubblica fognatura;
· il Comune per gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante semplice, ossia destinata alla sola erogazione di carburanti (es. no autolavaggio), e per i depositi a solo uso commerciale degli oli minerali soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia;
· la Provincia in tutti gli altri casi.
Qualora il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne venga inviato al Comune in qualità di autorità competente, si ricorda che deve essere presentato in duplice copia al fine dell’inoltro all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) – Dipartimento VCO, per l’acquisizione del parere di competenza.
Per impianti o attività nuovi, il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne deve essere presentato all’autorità competente in tempi utili alla sua approvazione prima dell’inizio lavori.
Il Piano di prevenzione e di gestione deve essere adeguato alle sue previsioni e alle prescrizioni dettate in merito dall’autorità competente entro due anni dalla sua approvazione.
Il Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ha durata illimitata nel tempo, salvo che subentrino eventi rilevanti (trasferimento dell’attività in altro luogo, diversa destinazione d’uso dell’insediamento, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi un’immissione avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle preesistenti, ecc.), di cui occorre informare l’autorità competente e se necessario procedere ad aggiornare le conseguenti previsioni del Piano.