DPR 06/06/2001 n.380 - Vigente alla G.U. 01/03/2003 n. 50
(ai fini legali il testo di riferimento è da intendersi quello pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale).
EDILIZIA E URBANISTICA
EDILIZIA RESIDENZIALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (in
Suppl. ordinario n. 239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245). - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A). (1)
(1) Il termine di entrata in vigore del presente
decreto è, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 3,
d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1°
agosto 2002, n. 185.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8
marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n.
191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A,
numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile
2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29
marzo 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della
Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del
parere da parte della competente commissione del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le
attività culturali;
Emana il seguente decreto:
Titolo I
Capo I
Articolo 1
(L) Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi
fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela
dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di
cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti
produttivi.
Articolo 2
(L) Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa
concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali
della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel
testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente
testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando
esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico
possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di
funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni
e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata
in vigore.
Articolo 3
(L) Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono
per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
(1);
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 4
(L) Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al
preventivo parere di tale organo consultivo.
Articolo 5
(R) Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n.98,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto
27 luglio
1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in
forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II (1) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura
tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio
attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e
di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità,
nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al
punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia
interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste
dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di
attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilità, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in
ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della
parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o
del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati
dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20,
comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti
necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello
Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24
dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente
per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli
21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della
legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella
laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema
di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai
sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di
aree naturali protette.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 6
(L) Attività edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.9, lettera c); legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, com-ma 4,
convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste
dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato.
Articolo 7
(L) Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
3;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
34;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 81;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma
16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo
per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la
loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità
di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici,
previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche
ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio
comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Articolo 8
(L) Attività edilizia dei privati su aree
demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi
edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente
testo unico.
Articolo 9
(L) Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma;
legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle
leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c)
del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli
interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima
fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque
superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati
gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici
generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi
indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui
alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o
più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo
II del presente titolo.
Capo II
Sezione I
Nozione e caratteristiche
Articolo 10
(L) Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso (1).
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o
di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di
inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con
legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio
e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate
ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 44.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 11
(L) Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e
6;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma
2,
come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23
dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al
proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile,
insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla
titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È
irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazione dei diritti dei terzi.
Articolo 12
(L) Presupposti per il rilascio del permesso di
costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977;
art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in
conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti
urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla
data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo,
il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che
siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Articolo 13
(L) Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato
rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Articolo 14
(L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n.
765;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lettera b);
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data
comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di
densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.
Articolo 15
(R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e
5;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono
essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne
che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non
rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Sezione II
Contributo di costruzione
Articolo 16
(L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1;
6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7;
legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma
1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865,
art. 44; legge
11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5
febbraio 1997,
n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 61,
comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate
nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del
permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare
del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune (2).
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in
corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale
in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di
comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle
stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità
alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria
di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai
comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (1)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono
relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese
e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici
è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata,
per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli
interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
(1) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, l. 1°
agosto 2002, n. 166.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 27
dicembre 2002, n. 301.
Articolo 17
(L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1;
9;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e
9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;
legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata,
relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso
di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima
abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla
normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è
dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del
fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di
proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Articolo 18
(L) Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;
legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma
6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire
relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17,
comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono
stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal
comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e
degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli
alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza
non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il
costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura
pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili
di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte
eccedente.
Articolo 19
(L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali
opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base
a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4,
lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di
attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata
ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate
nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Articolo 20
(R) Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1,
2, 3 e 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle
norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi
di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre
che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario
apportare modifiche di modesta entitarispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si
applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o
dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui
al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma
6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia
al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento
edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati
per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si
applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 21
(R) Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5
e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini
previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento
per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con
atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro
quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al
comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento
sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla
domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di inizio attività
Articolo 22
(L) Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante
denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del
certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono
individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al
contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi
1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà
dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 23
(R) Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega,
alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui
al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non
sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni
di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la
copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli
atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato
allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 24
(L) Certificato di agibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220;
221, comma 2,
come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109;
legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato
dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con
riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,
il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha
presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o
aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di
agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro
(1).
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di
agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 25
(R) Procedimento di rilascio del certificato di
agibilità
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3,
è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio
del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio,
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità,
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che
attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127,
nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli
111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro
dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il
certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della
regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV
della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77,
nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il
parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) (1). In caso
di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso
è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella
disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 26
(L) Dichiarazione di inagibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art.
222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non
impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di
un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo 27
(L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti
l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora
si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente
comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio
o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove
nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso
di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente
organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale
verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.
Articolo 28
(L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali,
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la
regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1), al quale
compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 29
(L) Responsabilità del titolare del permesso di costruire,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attività
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis,
convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma
12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il
committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e
solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile
qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in
corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto
al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso
contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei
lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di
denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In
caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo
23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Articolo 30
(L) Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma
3-bis, e 7-bis;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti,
denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edifi-catorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono
nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato
di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto
certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti
attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata
copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali,
che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano
atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento
catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila
metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente
o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito
l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di
terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con
ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il
divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e
deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la
revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente
o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e
non possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè in
forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della
sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli
atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del
catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi
di diritti reali di garanzia e di servitù.
Articolo 31
(L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità
dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con
specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al
proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai
sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta
giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza
del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese
dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si
dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera
non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli
immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo,
il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo
44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3
(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 32
(L) Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni
essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi
variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della
superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri
urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento
edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di
edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni
essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole
unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
Articolo 33
(L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso
o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e
a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento
dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di
produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516
a 5164 euro (1).
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili,
anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni
dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di
cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di
costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività o in totale difformità dalla stessa (2).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 34
(L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura
e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso
tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della
parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad
usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio
attività (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 35
(L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14;
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art.
17-bis,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in
assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile
dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune
ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti
pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in
totale o parziale difformità dalla stessa (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 36
(L) Accertamento di conformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di
permesso di costruire, o in difformità da esso, in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o
in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda (1).
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma
di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi
di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia
con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 27
dicembre 2002, n. 301.
Articolo 37
(L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del
1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità
dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro (1).
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia
di inizio attività consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti
su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro (2).
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono
eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate
nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni
e le attività culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria
da 516 a 10329 euro di cui al comma 2 (2).
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile
possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non
superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro (2), stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente
effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro (2).
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività
non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di
cui all'articolo 36.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264] e successivamente così modificato dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
(2) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264].
Articolo 38
(L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire,
qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una
sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla
base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione
pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire
in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione
del titolo (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 39
(L) Annullamento del permesso di costruire da parte della
regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27,
come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n.
765;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le
deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso
entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1,
ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista,
e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la
regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento
da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di
cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del
provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle
opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo
pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere
realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attività (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 40
(L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte
della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26,
come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n.
765;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia,
qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la
regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere
eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque
anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione
è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al
committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso
provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata
superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate
le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere
è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso
è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle
sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto
inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto
con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 41
(L) Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2,
5;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56
;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire
a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata
dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei
lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne
dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede
alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente
idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione
di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro della difesa.
5. È in ogni caso ammesso il ricorso a
procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto
per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Articolo 42
(L) Ritardato od omesso versamento del contributo di
costruzione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato
o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore
a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per
cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni; (1)
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; (1)
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni (1).
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si
cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al
secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole
rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la
misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel comma 2.
(1) Lettera sostituita dall'art. 27, comma 17, l. 28
dicembre 2001, n. 448.
Articolo 43
(L) Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai
titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi
secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate
dell'ente procedente.
Articolo 44
(L) Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e
20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3,
convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro (1) per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal
presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a
51645 euro (1) nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a
51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,
come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca
dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa
(2).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 45
(L) Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie
rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il
diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene
fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale
per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del
ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti.
Articolo 46
(L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la
cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in
forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro
parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono
nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi
dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma
non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1
deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli
atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la
nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui
gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non
si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,
individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi
nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora
nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 47
(L) Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai
di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili
costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto
disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche
luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale (1).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 48
(L) Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di
servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere
prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di
titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati
stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo
1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad
allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le
opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della
domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo
36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali
dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto
ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro 8 (1). Per le opere che
già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta
copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla
quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico
servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che
l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso
contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto
medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza della stessa (2).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 49
(L) Disposizioni fiscali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo,
gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con
lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti,
nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la
decadenza di cui al comma precedente (1).
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a
recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della
decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre
anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti
il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi
causa.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 50
(L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49,
le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli
affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di
sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria
le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al
comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria (1) copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o,
nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49,
per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso,
ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la
esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (1), qualora ricorrano i
requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal
17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne
faccia richiesta all'ufficio competente (1) del suo domicilio fiscale,
allegando copia della domanda indicat