DPR 06/06/2001 n.380 - Vigente alla G.U. 01/03/2003 n. 50
(ai fini legali il testo di riferimento è da intendersi quello pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale).
EDILIZIA E URBANISTICA
EDILIZIA RESIDENZIALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (in
Suppl. ordinario n. 239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245). - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A). (1)
(1) Il termine di entrata in vigore del presente
decreto è, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 3,
d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1°
agosto 2002, n. 185.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8
marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n.
191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A,
numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile
2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29
marzo 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della
Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del
parere da parte della competente commissione del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le
attività culturali;
Emana il seguente decreto:
Titolo I
Capo I
Articolo 1
(L) Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi
fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela
dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di
cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti
produttivi.
Articolo 2
(L) Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa
concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali
della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel
testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente
testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando
esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico
possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di
funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni
e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata
in vigore.
Articolo 3
(L) Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono
per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
(1);
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 4
(L) Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al
preventivo parere di tale organo consultivo.
Articolo 5
(R) Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n.98,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto
27 luglio
1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in
forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II (1) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura
tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio
attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e
di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità,
nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per
gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al
punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia
interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste
dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di
attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilità, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi
altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in
ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della
parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o
del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati
dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20,
comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti
necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello
Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24
dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente
per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli
21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della
legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella
laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema
di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai
sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di
aree naturali protette.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 6
(L) Attività edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.9, lettera c); legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, com-ma 4,
convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste
dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato.
Articolo 7
(L) Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
3;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
34;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 81;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma
16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo
per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la
loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità
di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia
pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici,
previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche
ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio
comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Articolo 8
(L) Attività edilizia dei privati su aree
demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi
edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente
testo unico.
Articolo 9
(L) Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma;
legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle
leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c)
del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli
interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima
fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque
superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati
gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici
generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi
indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui
alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o
più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale,
prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo
II del presente titolo.
Capo II
Sezione I
Nozione e caratteristiche
Articolo 10
(L) Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di
costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso (1).
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o
di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di
inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con
legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio
e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate
ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 44.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 11
(L) Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e
6;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma
2,
come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23
dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al
proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile,
insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla
titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È
irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazione dei diritti dei terzi.
Articolo 12
(L) Presupposti per il rilascio del permesso di
costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977;
art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in
conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti
urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla
data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo,
il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che
siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Articolo 13
(L) Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato
rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Articolo 14
(L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n.
765;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lettera b);
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data
comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di
densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.
Articolo 15
(R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e
5;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma
11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono
essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne
che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga
può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo
permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non
rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di
inizio.
Sezione II
Contributo di costruzione
Articolo 16
(L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1;
6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7;
legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma
1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865,
art. 44; legge
11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5
febbraio 1997,
n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 61,
comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate
nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del
permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare
del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle
opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune (2).
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in
corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale
in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di
comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle
stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità
alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria
di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai
comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (1)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono
relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese
e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici
è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata,
per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli
interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
(1) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, l. 1°
agosto 2002, n. 166.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 27
dicembre 2002, n. 301.
Articolo 17
(L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1;
9;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e
9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;
legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata,
relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso
di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima
abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla
normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è
dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del
fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di
proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Articolo 18
(L) Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;
legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma
6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire
relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17,
comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono
stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal
comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e
degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli
alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza
non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il
costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura
pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili
di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte
eccedente.
Articolo 19
(L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati
alla residenza
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali
opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base
a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4,
lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di
attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata
ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate
nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Articolo 20
(R) Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1,
2, 3 e 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle
norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi
di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre
che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario
apportare modifiche di modesta entitarispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si
applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o
dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui
al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma
6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia
al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento
edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati
per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si
applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 21
(R) Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5
e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini
previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento
per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con
atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro
quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta
comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il
silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al
comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento
sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla
domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di inizio attività
Articolo 22
(L) Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante
denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del
certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono
individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al
contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi
1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà
dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 23
(R) Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega,
alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui
al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non
sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni
di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la
copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli
atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato
allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo 24
(L) Certificato di agibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220;
221, comma 2,
come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109;
legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato
dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con
riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,
il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha
presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o
aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di
agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro
(1).
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di
agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 25
(R) Procedimento di rilascio del certificato di
agibilità
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3,
è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio
del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio,
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità,
che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che
attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127,
nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli
111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro
dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il
certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della
regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle
opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV
della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77,
nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il
parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) (1). In caso
di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso
è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella
disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 26
(L) Dichiarazione di inagibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art.
222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non
impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di
un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo 27
(L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti
l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora
si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente
comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio
o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove
nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso
di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente
organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale
verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.
Articolo 28
(L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali,
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la
regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1), al quale
compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 29
(L) Responsabilità del titolare del permesso di costruire,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attività
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis,
convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma
12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il
committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e
solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile
qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in
corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto
al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso
contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei
lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di
denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In
caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo
23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Articolo 30
(L) Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma
3-bis, e 7-bis;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti,
denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edifi-catorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono
nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato
di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto
certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti
attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata
copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali,
che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano
atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento
catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila
metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente
o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito
l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di
terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con
ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il
divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e
deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la
revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente
o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e
non possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè in
forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della
sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli
atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del
catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi
di diritti reali di garanzia e di servitù.
Articolo 31
(L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità
dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con
specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al
proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai
sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta
giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza
del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese
dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si
dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera
non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli
immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo,
il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo
44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3
(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 32
(L) Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni
essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi
variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della
superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri
urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento
edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di
edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni
essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole
unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
Articolo 33
(L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso
o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e
a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento
dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una
sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di
produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516
a 5164 euro (1).
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili,
anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni
dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di
cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di
costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività o in totale difformità dalla stessa (2).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 34
(L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura
e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso
tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della
parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad
usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio
attività (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 35
(L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14;
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art.
17-bis,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in
assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile
dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune
ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e
degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti
pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in
totale o parziale difformità dalla stessa (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 36
(L) Accertamento di conformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di
permesso di costruire, o in difformità da esso, in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o
in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda (1).
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma
di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi
di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia
con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 27
dicembre 2002, n. 301.
Articolo 37
(L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento di
conformità
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del
1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità
dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro (1).
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia
di inizio attività consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti
su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro (2).
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono
eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate
nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni
e le attività culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria
da 516 a 10329 euro di cui al comma 2 (2).
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile
possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non
superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro (2), stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente
effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro (2).
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività
non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di
cui all'articolo 36.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264] e successivamente così modificato dall'art. 1, d.lg.
27 dicembre 2002, n. 301.
(2) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264].
Articolo 38
(L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire,
qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una
sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla
base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione
pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire
in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione
del titolo (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 39
(L) Annullamento del permesso di costruire da parte della
regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27,
come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n.
765;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le
deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla
regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso
entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1,
ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista,
e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la
regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento
da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di
cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del
provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle
opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo
pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere
realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attività (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 40
(L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte
della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26,
come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n.
765;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia,
qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la
regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere
eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque
anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione
è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al
committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso
provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata
superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate
le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere
è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso
è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle
sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto
inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto
con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 41
(L) Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2,
5;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56
;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire
a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata
dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei
lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne
dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede
alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente
idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione
di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro della difesa.
5. È in ogni caso ammesso il ricorso a
procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto
per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Articolo 42
(L) Ritardato od omesso versamento del contributo di
costruzione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato
o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore
a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per
cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni; (1)
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; (1)
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni (1).
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si
cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al
secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole
rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la
misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel comma 2.
(1) Lettera sostituita dall'art. 27, comma 17, l. 28
dicembre 2001, n. 448.
Articolo 43
(L) Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai
titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi
secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate
dell'ente procedente.
Articolo 44
(L) Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e
20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3,
convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro (1) per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal
presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a
51645 euro (1) nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a
51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,
come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca
dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa
(2).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 45
(L) Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie
rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il
diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene
fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale
per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del
ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti.
Articolo 46
(L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la
cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in
forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro
parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono
nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi
dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma
non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1
deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli
atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la
nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui
gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non
si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,
individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi
nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora
nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 47
(L) Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai
di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili
costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto
disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche
luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale (1).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 48
(L) Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di
servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere
prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di
titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati
stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo
1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad
allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le
opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della
domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo
36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali
dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto
ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro 8 (1). Per le opere che
già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta
copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla
quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico
servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che
l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso
contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto
medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza della stessa (2).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002,
n. 301.
Articolo 49
(L) Disposizioni fiscali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo,
gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con
lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti,
nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la
decadenza di cui al comma precedente (1).
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a
recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della
decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre
anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti
il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi
causa.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 50
(L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49,
le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli
affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di
sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria
le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al
comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria (1) copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o,
nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49,
per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso,
ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la
esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (1), qualora ricorrano i
requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal
17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne
faccia richiesta all'ufficio competente (1) del suo domicilio fiscale,
allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal
giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena
di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale
scadenza, all'ufficio competente (1) copia del provvedimento definitivo di
sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento
di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sulgi immobili
(1) e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché
degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere
o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di
decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di
sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti
dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di
permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme
dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al
presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta
comunale sugli immobili (1) e delle altre imposte eventualmente già
pagate.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 51
(L) Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma
50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della
legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in
cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì
esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
PARTE II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 52
(L) Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma
1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni
sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle
norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti
del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del
Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino
costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il
Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il
loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni,
anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della
destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali
e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni,
torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli
incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi
da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o più piani entro e fuori terra,
l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la
pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo 53
(L) Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo
e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si
considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale,
quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed
armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato
precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed
armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la
statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in
acciaio o in altri metalli.
Articolo 54
(L) Sistemi costruttivi
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo
comma,
art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si
considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la
muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari
ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a
strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste
rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed
esternamente.
Articolo 55
(L) Edifici in muratura
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo
comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare
adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi
strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 56
(L) Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo,
quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere
realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale
o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o
malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni,
costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in
calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere
orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve
realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di
cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi
elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi,
anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata da
una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Articolo 57
(L) Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8,
secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e
quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi
elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo
armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato
normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere
opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che
sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato
in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di
cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture
intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura
stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Articolo 58
(L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in
conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in
metallo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti
in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in
serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e
64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio
tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1),
con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le
possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare
riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a
fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali
impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi
costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle
strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso
uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere
chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la
serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi
in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate
negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1
del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando
le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai
commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle
operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei
prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a
corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle
sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture è
responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione
dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 59
(L) Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o
istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile
(Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa; (1)
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare
prove di crash test per le barriere metalliche. (1)
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare
con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche
su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del
presente capo, è servizio di pubblica utilità.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 5, l. 1° agosto
2002, n. 166.
Articolo 60
(L) Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche
della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.
Articolo 61
(L) Abitati da consolidare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei
quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro,
salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere
eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico
della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza
riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o
comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della
predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta
nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Articolo 62
(L) Utilizzazione di edifici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici
costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte
dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da
rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Articolo 63
(L) Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di
cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della
presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente
disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n.
145.
Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica.
Sezione I
Articolo 64
(L) Progettazione, direzione, esecuzione,
responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma;
art. 2, primo e secondo comma;
art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve
avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53,
comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la
direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta
della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque
realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno
per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della
rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.
Articolo 65
(R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono
essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a
trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
(1)
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore
dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato
dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia
firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino
le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore,
all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della
relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. (1)
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si
intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti
nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta
giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati
emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso,
ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando
le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei
lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di
cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a
trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico
regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la
relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma
6.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 25
febbraio 2002, n. 47].
Articolo 66
(L) Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di
cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono
essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e
firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un
apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali
documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei
lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare
nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei
lavori.
Articolo 67
(L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo
statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma
1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o
da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista
dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare
presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal
committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma
2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore
esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere,
anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori,
all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura
dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare
il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi
parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità
esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria
responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia
al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone
contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di
agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione
comunale una copia del certificato di collaudo.
Articolo 68
(L) Controlli
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate
nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli
adempimenti preposti dal presente testo unico (1): a tal fine si avvale
dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si
applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle
regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo
un ingegnere.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 69
(L) Accertamenti delle violazioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino
l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli,
redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità
giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all'articolo 70.
Articolo 70
(L) Sospensione dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale,
ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti
gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di
messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore
la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché
il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia
stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data
comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché
ne curi l'osservanza.
Articolo 71
(L) Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di
costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse,
in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro (1).
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un
anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro (1), chi produce in serie
manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti
complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo
58.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n.
264]
Articolo 72
(L) Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia
prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da 103 a 1032 euro (1).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 73
(L) Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle
prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41
a 206 euro (1).
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori
che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico
regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 74
(L) Responsabilità del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui
all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro
(1).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 75
(L) Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni
prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro (1).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 76
(L) Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle
precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere,
entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al
comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Articolo 77
(L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi
edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi
edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i
servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e
alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini
o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con
più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la
dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano
immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a
norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Articolo 78
(L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere
architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (1), nonché la realizzazione di
percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti
a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere,
o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le
deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne
esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo
del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche
modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle
autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 79
(L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere
realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o
comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle
distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in
cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto
alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Articolo 80
(L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di
prevenzione degli infortuni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio
del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94,
l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in
ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di
cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata
al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Articolo 81
(L) Certificazioni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione
di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico
in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della
propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
Articolo 82
(L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62,
comma 2;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e
109).
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici
e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima
del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla
sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (1), recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi
le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle
predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei
progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate
una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere
di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso
di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta
da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata
dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro
(1) e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della
legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle
persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione
prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche
Articolo 83
(L) Opere disciplinate e gradi di sismicità
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3;
articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera
g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone
dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da
specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con
decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i
trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la
Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati
del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme
tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni
interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche
agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di
sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma
2.
Articolo 84
(L) Contenuto delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri
generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi
gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al
sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle
larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e
giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da
tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e
delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse
parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le
parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le
tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle
deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti
devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria
per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di
stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno
stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia
e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Articolo 85
(L) Azioni sismiche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in
modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai
momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive
lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere
delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di
particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una
opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali
si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze
orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni
ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere
considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai
piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi
secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo
83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e
delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante
delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 86
(L) Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni
sismiche di cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della
ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera
struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per
le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni
esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione
dell'azione del vento.
Articolo 87
(L) Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso
terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 88
(L) Deroghe
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle
norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte
dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che
ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere
prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono
essere confermate nei piani particolareggiati.
Articolo 89
(L) Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme
di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono
richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve
pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di
cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Articolo 90
(L) Sopraelevazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in
muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle
prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato
normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il
complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico
(1).
2. L'autorizzazione è consentita previa
certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il
numero massimo di piani che è possibile realizzare in
sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare
il nuovo carico.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 91
(L) Riparazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a
conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai
precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Articolo 92
(L) Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura
antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi,
comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici
o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Sezione II
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Articolo 93
(R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è
tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando
il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del
direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in
doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è
determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei
calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e
dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri
seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata
da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti
indicati nell'articolo 103.
Articolo 94
(L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della
regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta
giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il
rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di
cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
Sezione III
Repressione delle violazioni
Articolo 95
(L) Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel
presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83
è punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Articolo 96
(L) Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati
all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle
presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente
al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ,
occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il
processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue
deduzioni.
Articolo 97
(L) Sospensione dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della
regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96,
ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al
proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale (1) ai fini dell'osservanza
dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta
del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della
forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine
di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino
alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene
irrevocabile.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 98
(L) Procedimento penale
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico
ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici,
nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o
di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento
il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale
può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei
fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il
giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite
in difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
Articolo 99
(L) Esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o
alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o
con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione
provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del
condannato.
Articolo 100
(L) Competenza del presidente della Regione (1)
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il
presidente della Regione (1) ordina, con provvedimento definitivo, sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e
delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto
dell'articolo 99.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 101
(L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico
della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto
esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della
regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Articolo 102
(L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le
regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822
euro (1).
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per
l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle
norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente
ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal
competente ufficio tecnico della regione (1).
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per
il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al
concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi (1).
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con
imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 103
(L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in
quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia
giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad
accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni
sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono
altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi
qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi.
Articolo 104
(L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30;
articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del
2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova
classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in
vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni
dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto
alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte
già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle
possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2
dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla
data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione
possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le
opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere
rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le
modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia
apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale per i necessari
provvedimenti.
4. Il presidente della Regione (1) può, per
edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di
ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere
conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa
tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione
ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel
presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV,
sezione III del presente testo unico.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 105
(L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel
caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio
dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal
beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle
prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo 106
(L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio
militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal
Ministero della difesa.
Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo 107
(L) Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo
comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i
seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione
d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Articolo 108
(L) Soggetti abilitati
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2;
al comma 3, l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n.
136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1
è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di
cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne
sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al
medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle
attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione
per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la
conformità alla normativa vigente degli impianti di cui
all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli
albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente
secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo 109
(L) Requisiti tecnico-professionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di
attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre
anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per
l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con
decreto del Ministero delle attività produttive (1).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 110
(L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli
impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e
g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è
obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento
di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere
depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto
edilizio.
Articolo 111
(R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti
installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il
certificato di collaudo degli impianti installati il committente è
esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima
dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli
impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere
effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun
modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali
attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e
alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei
lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di
procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in
caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Articolo 112
(L) Installazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo
le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere
dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad
alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13
marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente
articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività
produttive (1), saranno fissati i termini e le modalità per
l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 113
(L) Dichiarazione di conformità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice
è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di
cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 110.
Articolo 114
(L) Responsabilità del committente o del
proprietario
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 108.
Articolo 115
(L) Certificato di agibilità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11,
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e
109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito
anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
Articolo 116
(L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria
di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 113.
Articolo 117
(R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di
conformità o del certificato di collaudo
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi
1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato
di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello
unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre
norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113
deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al
comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di
conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo
111.
Articolo 118
(L) Verifiche
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per
accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del
presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Articolo 119
(L) Regolamento di attuazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i
limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui
all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Articolo 120
(L) Sanzioni
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113
consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro (1). Alla violazione
delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5164 euro (1).
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi,
dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 121
(L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e
regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i
propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del
presente capo.
Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici
Articolo 122
(L) Ambito di applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i
consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione
al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3,
comma 1, del presente testo unico.
Articolo 123
(L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti
alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici,
volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della
legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati
devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia
termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in
opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e
degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente
riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli
articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato
dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o
adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Articolo 124
(L) Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi
per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in
relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di
cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Articolo 125
(L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili
di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,
deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123,
il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di
cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il
Comune (1), fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo
133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle
attività produttive (1). Una copia della documentazione è
conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche
di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita
dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha
titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non
sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il
direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 126
(R) Certificazione di impianti
1. Il committente è esonerato dall'obbligo di
presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio
dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui
all'articolo 111, comma 2.
Articolo 127
(R) Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere
previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di
cui al capo quinto della parte seconda.
Articolo 128
(L) Certificazione energetica degli edifici
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (1), il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati
alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere
portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere
al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa
richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica
ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del
suo rilascio.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 129
(L) Esercizio e manutenzione degli impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario,
o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve
adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i
limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne
assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e
a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e
le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle
norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico
degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e
alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono
clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Articolo 130
(L) Certificazioni e informazioni ai consumatori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (1).
2. Le imprese che producono o commercializzano i
componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli
estremi dell'avvenuta certificazione.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 131
(L) Controlli e verifiche
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e
109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle
norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica può essere effettuata in
qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in
corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su
opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente
capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui
all'articolo 132.
Articolo 132
(L) Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro (1).
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono
eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e
124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che
omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia
la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono
puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i
casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto
stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa
pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio,
o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e
non superiore a 2582 euro (1). Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono
punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello
stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro (1), fatti salvi i casi
di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia
un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la
nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e
non superiore a 51645 euro (1).
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 133
(L) Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e
109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.
Articolo 134
(L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile
riscontra difformità dalle norme del presente testo unico (1),
anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al
comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto
di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre
2001, n. 264]
Articolo 135
(L) Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo
entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata
in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente
capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Articolo 136
(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) -
R comma 2, lettera m) Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente
all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente
all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli
articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente
all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente
agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo
1982, n. 94.
f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4,
come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7,
lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente
all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente
agli articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli
articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei
commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli
articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente
all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18
novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente
all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente
all'articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente
all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al
comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 425. (1)
(1) [Articolo così corretto in Gazz. Uff., 10
novembre 2001, n. 262]
Articolo 137
(L) Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma
2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli
articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di
applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non
applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 2, art. 9, l. 24 marzo 1989,
n. 122.
Articolo 138
(L) Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 (1).
(1) Termine, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003,
dall'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l.
1° agosto 2002, n. 185.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL
TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI EDILIZIA
(Omissis)