IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008
Si informa che, per effetto delle norme introdotte dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, a decorrere dal corrente anno 2008 è esclusa dall’imposta l’unità immobiliare posseduta e direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale , se classificata nelle categorie catastali A2/A3/A4/A5/A6/A7 e relative pertinenze.
L’esclusione si estende:
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All’ unità immobiliare posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata
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All’ unità immobiliare posseduta da contribuente che, a seguito di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non possegga nello stesso comune un immobile destinato ad abitazione
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All’unità immobiliare posseduta da contribuente che acquisisce la residenza in istituto di ricovero a condizione che non risulti locata
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All’unità immobiliare posseduta da contribuente che la concede in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitori a figli e viceversa).
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All’unità immobiliare posseduta da cooperative edilizie a proprietà indivisa
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All’unità immobiliare posseduta dall’Agenzia Territoriale per la Casa e regolarmente assegnata
L’esclusione dall’imposta non riguarda le unità immobiliari di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile) , A8 (abitazioni in ville)e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico) e le relative pertinenze.
Si informa, inoltre, cheil pagamento dell’impostasi effettua alle seguenti scadenze:
- la prima rata, in acconto, dal 1 al 16 giugno.
- la seconda rata, a saldo , dal 1 al 16 dicembre.
E’ consentito il versamento in un’unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.
Il versamento dell’imposta puo’ essere effettuato, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando l’apposito bollettino recapitato a domicilio,sul conto corrente postale 13916283 recante l’intestazione “Comune di OmegnaI.C.I.Servizio di tesoreria” o, in alternativa,tramite modello unico di versamentoF24.
I versamenti vanno effettuati con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a tale importo e non sono dovuti se inferiori a 5,00 euro.
Le aliquote di tassazione sono le seguenti:
- 7per mille aliquota ordinaria
- 5 per mille in favore dei proprietari che eseguono lavori volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o all’utilizzo di sottotetti.
Si precisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2008 i valori di riferimento delle aree fabbricabili sono stati modificati con decorrenza 1 gennaio 2008 e possono essere consultatipresso gli uffici tributi e tecnico o sul sito internet del comune www.comune.omegna.vb.it.
Si precisa, infine, che per effetto del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18/12/2007, da tale data è operativo il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
Pertanto,a decorrere dal 1 gennaio 2008 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche.
Maggiori dettaglipossono essere richiesti all’ufficio tributi (tel. 0323 868454-12) o consultati sul predettosito internet.
Omegna, 1 giugno 2008
Il Funzionario responsabile
(Fabio La Pia)
Dove e come pagare
il versamento dell’imposta puo’ essere effettuato, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando l’apposito bollettino recapitato a domicilio in occasione del versamento dell’acconto, sul conto corrente postale
n° 13916283 intestato a COMUNE DI OMEGNA - ICI - SERVIZIO DI TESORERIA
in alternativa, il versamento puo’ essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali, mediante il modello f24, che consente di compensare i debiti i.c.i. con eventuali crediti nei confronti dello stato.
Il codice catastale del Comune di Omegna
da indicare su tale modello è: G062.
Come si calcola
l’imposta si applica sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili ed e’ a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiatario, del locatario finanziario, del concessionario (nel caso di concessione su aree demaniali), in rapporto alla quota di possesso o di diritto.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
approvate con Delibera Giunta Comunale n. 18 del 28/03/2007
sono le stesse in corso nell’anno 2007 e, precisamente:
7 per mille aliquota ordinaria per fabbricati e aree edificabili
5 per mille in favore dei proprietari che eseguono lavori volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o all’utilizzo di sottotetti.
La detrazione d’imposta sull’abitazione principale non esente è determinata nella misura annua di €. 103,29.
Si rammenta, infine, che usufruiscono dello stesso trattamento riservato alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito da genitori a figli e viceversa, purché abbiano residenza anagrafica nella casa e scheda anagrafica autonoma.
AREE EDIFICABILI
I valori indicativi delle aree edificabili agli effetti dell’imposta, sono stati modificati con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2008 e decorrono dal 1 gennaio 2008; i nuovi valori possono essere consultati presso gli uffici Tributi e Tecnico.
Ogni ulteriore informazione riguardante il calcolo dell’imposta, il riconoscimento delle agevolazioni e le modalità di applicazione( moduli, tempi, ecc.), può essere richiesta all’ Ufficio tributi (P.za XXIV Aprile tel.0323 868454 – 55 – 12)